Statuto

STATUTO

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Articolo 1

Costituzione e denominazione

  1. È costituita l'Associazione professionale e sindacale denominata “ANISAN” – “Associazione Nazionale Italiana operatori della Sanità pubblica e privata”, pluralista e indipendente, sinteticamente denominata ANISAN con sede in Palermo.
  2. L’Associazione non ha fini di lucro, è indipendente da partiti politici e da organizzazioni economiche ed è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2

Finalità

Le finalità dell’Associazione sono di:

  1. Rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale, i professionisti del servizio sanitario nazionale pubblico e privato, al fine di migliorarne le condizioni professionali, giuridiche ed economiche e il prestigio sociale;
  2. Valorizzare la formazione universitaria dei professionisti, a partire dall’accesso ai corsi di laurea preposti, e di tutti gli operati della sanità in tutti i livelli pubblici e privati, dalla selezione iniziale al reclutamento alla progressione di carriera;
  3. Difendere la professione sanitaria, promuovendo il confronto dei diversi orientamenti politici e culturali. Essa si porrà come interlocutrice su ogni iniziativa legata agli interessi diretti e indiretti del mondo dell’istruzione, della ricerca e della conoscenza ai fini di una migliore funzionalità del servizio offerto, della tutela e della promozione dell'autonomia professionale;
  4. Tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l'organizzazione di iniziative anche sindacali e culturali;
  5. Tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l'organizzazione di iniziative anche sindacali e culturali;
  6. Assumere tutte le opportune iniziative onde favorire il più corretto inserimento dei giovani dottori nell'ambito della professione e dei servizi sanitari:
  7. Offrire servizi assicurativi e di tutela legale orientati alla consulenza e all’assistenza legale per gli iscritti a livello centrale e periferico che coniughi celerità e professionalità negli incarichi giudiziali e stragiudiziali. Ulteriore obiettivo è l’analisi dell’evoluzione della dottrina, giurisprudenza e legislazione in materia di diritto sanitario e del lavoro, responsabilità professionale, penale e civile, amministrativa, colposa e dolosa, gestione del rischio clinico, qualità e sicurezza delle cure, organizzazione delle strutture, osservanza delle normative. Il servizio di tutela, legale mira anche a fornire pareri, consulenza, assistenza e risposte alle problematiche di settore.

Articolo 3

Modi di attuazione dello scopo sociale

Il perseguimento delle finalità di cui all’art.2, avviene attraverso la promozione e l’organizzazione di iniziative atte ad accreditare l’Associazione come naturale riferimento della categoria rappresentata; azioni sindacali e giudiziarie a favore degli iscritti.

L’Associazione promuoverà ed organizzerà seminari, incontri, convegni, dibattiti, attività di studio, di ricerca, di formazione ed aggiornamento. Essa promuoverà altresì servizi di carattere assistenziale, editoriale, stampa e distribuzione di informazione della cultura professionale e delle iniziative della stessa, anche attraverso la pubblicazione on-line di periodici.

Essa potrà presentare, ad ogni livello di rappresentanza elettiva nel sistema sanitario nazionale, anche attraverso proprie liste di candidati e individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le finalità statutarie.

L’Associazione intende elaborare piattaforme contrattuali e partecipare alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro.

Essa potrà aderire o federarsi con altre associazioni o enti aventi scopi analoghi e stipulare convenzioni con altri enti.

Sia in Italia che all’estero.

Articolo 4

Convenzioni

  1. L’associazione ANISAN può sottoscrivere convenzioni di carattere nazionale che forniscano ai propri associati tutela assicurativa, previdenziale e legale.

Articolo 5

Associati

Possono iscriversi all’Associazione tutti gli aspiranti nell’ambito della professione e dei servizi sanitari, tutti gli operatori della sanità, in servizio o in quiescenza, in aspettativa senza assegni, in formazione specialistica o non ancora strutturati che operino ufficialmente nei servizi sanitari pubblici e privati; tutti i professionisti del servizio sanitario nazionale pubblico e privato.

I soci dell'Associazione, in regola con il versamento delle quote o in aspettativa, fruiscono del diritto all'elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede, secondo i relativi regolamenti. Essi hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi deliberati dagli organi statutari.

Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi dall'Associazione, a non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione e ad impegnarsi in ogni circostanza per la migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.

-          L’iscrizione all’Associazione si realizza con la sottoscrizione della delega sindacale. L’iscrizione comporta l’obbligo di osservare il presente statuto e le deliberazioni degli Organi statutari.

-          Gli iscritti sono tenuti a corrispondere una quota associativa determinata dal Consiglio Nazionale nel caso in cui non si sia portatori di delega.

Articolo 6

Perdita della qualità di socio

  1. La qualità d’iscritto di perde:
  2. per recesso volontario;
  3. per interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
  4. per espulsione deliberata, per grave inadempienza degli obblighi imposti dallo Statuto, dalla Direzione Nazionale, a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Collegio dei Probiviri, su deferimento del Presidente Nazionale.

Articolo 7

Sanzioni disciplinari

Articolo 8

Organizzazione nazionale

  1. Sono Organi Nazionali dell’Associazione:

-          il Presidente;

-          il Tesoriere

-          la Direzione Nazionale;

-          il Consiglio Nazionale;

-          il Collegio dei Revisori;

-          il Collegio dei Probiviri;

-          il Congresso.

Articolo 9

Il Presidente

1.  Il Presidente, dura in carica quattro anni, è rieleggibile, rappresenta l’Associazione nella sua unità, ne firma gli atti e ne attua la linea politica secondo i deliberati degli organi collegiali.

2.  Al Presidente spetta:

1) convocare e presiedere la Direzione Nazionale;

2) convocare il Consiglio Nazionale;

3) attuare il Piano delle attività e le deliberazioni del Consiglio Nazionale;

4) garantire l’applicazione dello Statuto;

5) assumere la direzione editoriale dell’organo di stampa;

6) mantenere i rapporti con le Istituzioni e con il mondo politico e sociale, assumendo le opportune iniziative per valorizzare il ruolo dell’Associazione e la sua capacità rappresentativa;

7) designare i Presidenti regionali, i quali partecipano a pieno titolo alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Designare i presidenti provinciali pro – tempore nelle provincie ove le sezioni non sono ancora costituite;

8) avere la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale, avendone anche la legittimazione processuale attiva e passiva;

9) esercitare la capacità negoziale nei confronti di persone fisiche e giuridiche;

10) sottoporre al Collegio dei Probiviri le controversie nate in seno all’Associazione.

Nomina e revoca i componenti del Direttivo Nazionale, il Vice-Presidente e il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento, esercita le sue funzioni il Vice Presidente da lui nominato tra i componenti della Direzione Nazionale.

Articolo 10

Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere, nominato dal Presidente Nazionale, gestisce la tesoreria nazionale, apre e gestisce i conti correnti della Associazione, provvede alla regolare tenuta della contabilità anche con sistemi informatici e redige il rendiconto economico preventivo e consuntivo.

Articolo 11

La Direzione Nazionale

1.  La Direzione Nazionale è composta dal Presidente e da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, nominati dal Presidente, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2.  La Direzione Nazionale collabora con il Presidente nell’attuazione del Piano delle attività deliberato dal Consiglio. Ai componenti della Direzione Nazionale sono affidate su proposta del Presidente specifiche deleghe.

Articolo 12

Il Consiglio Nazionale

1.  Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale dell’Associazione, dai componenti del Direttivo Nazionale, dal Tesoriere, e dai Presidenti Regionali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente regionale può partecipare ai lavori un rappresentante regionale da lui delegato.

2.  Il Consiglio è convocato su richiesta del Presidente Nazionale e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. È regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio durante i lavori elegge il suo Presidente e si dota di un segretario che verbalizza quanto discusso e deciso.

Articolo 13

Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 14

Il Congresso

1.  Il Congresso è costituito dai rappresentanti eletti nelle eventuali sezioni regionali attive, in ragione di un rappresentante almeno per ogni regione attiva, dai membri della Direzione Nazionale, dal Tesoriere e dal Presidente. Esso è, in via ordinaria, convocato ogni quattro anni dal Presidente, e, in via straordinaria, dal Consiglio Nazionale con deliberazione adottata dai due terzi dei componenti, previo parere favorevole del Presidente.

2.  Al Congresso spetta determinare le linee politico-programmatiche dell’Associazione, eleggere il Presidente, approvare modifiche allo Statuto.

3.  Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, il Presidente Nazionale elabora il regolamento per l’elezione dei rappresentanti e per lo svolgimento del Congresso Nazionale e lo sottopone all’attenzione del Consiglio Nazionale 120 giorni prima della data stabilità. Il Consiglio Nazionale è tenuto ad esprimere il proprio parere per iscritto 90 giorni prima dello svolgimento del Congresso trascorsi i quali si riterrà accettato.

Articolo 15

Finanza e patrimonio

  1. Per il funzionamento dell'associazione e per il perseguimento delle finalità istituzionali, i soci sono tenuti a sottoscrivere la delega sindacale oppure in caso di impossibilità, a versare una quota di adesione annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.
  2. In sede di scioglimento, recesso o espulsione, la quota di adesione non è ripetibile, rivalutabile, né trasmissibile.
  3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  4. Gli esercizi solari vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di essi, annualmente è redatto e approvato un rendiconto economico-finanziario.
  5. Il patrimonio dell'ANISAN è costituito dalle quote associative dei soci aderenti, dai beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione e da eventuali legati e donazioni.
  6. Le entrate sono costituite dai versamenti degli associati e da eventuali contributi pubblici e privati, da proventi derivanti da abbonamenti e vendita di stampati, da iniziative editoriali e da attività di formazione ed aggiornamento.
  7. Le uscite sono costituite dalle somme necessarie al funzionamento dell'associazione e al perseguimento dei fini istituzionali.
  8. Il Presidente nazionale, i componenti del Consiglio nazionale, della Direzione Nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti e il Tesoriere hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del loro mandato.
  9. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione, e l'utilizzazione dei proventi deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Articolo 16

Organizzazione periferica

  1. L’organizzazione periferica dell’ANISAN è costituita dalle eventuali Sezioni Regionali e dalle Provinciali. L’amministrazione delle Sezioni Provinciali e Regionali è demandata al Tesoriere Nazionale.
  2. Le Sezioni Provinciali e Regionali, nel rispetto dei deliberati degli organi statutari nazionali ed in conformità al presente statuto e al regolamento interno, svolgono la propria attività per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, gli organi delle Sezioni Regionali e Provinciali sono dichiarati decaduti dal Consiglio Nazionale che provvede alla nomina di un commissario, su proposta e dietro parere favorevole del Presidente che ha facoltà di commissariare la struttura nelle more delle decisioni del Consiglio.

Articolo 17

Sezioni regionali e provinciali

  1. Sono Organi della Sezione Regionale dell’Associazione: il Direttivo Regionale, il Presidente.
  2. Il Direttivo Regionale è composto dai presidenti delle Sezioni Provinciali dell’Associazione fino all’espletamento del primo congresso, entro un mese dalla cui celebrazione nomina tra i suoi membri un Presidente che resta in carica fino al successivo Congresso e alla nuova elezione del suo successore.
  3. Al Direttivo spetta:
  • svolgere funzione di promozione e coordinamento di iniziative, a livello regionale e provinciale, volte a potenziare la presenza e l’autorevolezza dell’Associazione;
  • gestire, in linea con le deliberazioni generali dell’Associazione, le problematiche a dimensione regionale e garantire, a tale livello, la rappresentanza dell’Associazione.
  1. Organi delle Sezioni Provinciali sono: la Direzione Provinciale, il Presidente che ne nomina o revoca i suoi membri.

Articolo 18

Scioglimento dell’Associazione

  1. L’eventuale scioglimento dell’ANISAN potrà essere deliberato soltanto da un Congresso convocato in sessione straordinaria, il quale provvederà alla devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe o, in subordine, o ad altra associazione con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con le modalità all’uopo deliberate.

Articolo 19

Modifiche statutarie

  1. Le modifiche statutarie, proposte in seno al Congresso, sono avanzate a maggioranza e sono approvate con il consenso dei due terzi dei componenti il Congresso.
  2. Per il funzionamento dell’Associazione e ad integrazione delle norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio Nazionale approva apposito regolamento.

Articolo 20

Norme transitorie

Il regolamento interno provvisorio è emanato dal Presidente Nazionale e diventa definitivo dopo la delibera del Consiglio Nazionale.

Articolo 21

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è previsto dal presente statuto e dai regolamenti applicativi proposti dal Presidente e approvati dal Consiglio, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

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